Pubblicato su www.cattolici.net lunedi 27/3/06 HOME
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Condanna afgana di Giovanni De Sio Cesari
L’opinione pubblica occidentale è stata scossa dal caso dell’afgano condannato a morte per essere cristiano e soprattutto vi è stupore e sconcerto più che effettiva preoccupazione. Approfondiamo brevemente il caso. Da quanto si apprende da notizie della stampa, piuttosto vaghe e generiche in verità, il cittadino afgano di nome Abdul Rahman era un mussulmano che avendo avuto contatti con missioni cristiane si è convertito al cristianesimo. A noi sembrerebbe un caso del tutto banale ma non lo è per mondo islamico. L’islam infatti riconosce come legge la shari’ah , letteralmente “via” (indicata da Allah) che è una elaborazione giuridica secolare di principi e regole tratte dal corano e dagli heidith (detti) attribuiti a Muhammed ( Maometto). In base ad essa gli islamici ammettono che si possa seguire altra religione: in particolare per i seguaci del Libro ( la bibbia, cioè cristiani e ebrei) è consentito che possano tranquillamente seguire la propria religione in cambio di una tassa ((“gizyàh”) tributo per altro caduto in disuso. Invece non è ammesso che un mussulmano possa passar ad altra fede e nemmeno che un convertito all’islam possa ritornare alla sua primitiva religione. Tale atto viene chiamato “ridda “ (apostasia) assimilato al tradimento e comporta addirittura la pena di morte. Storicamente questo insieme di regole ha permesso con il tempo ai conquistatori islamici di assorbire e portare alla fede di Allah la maggior parte delle popolazioni cristiane sottomesse con le guerre dei primi secoli. Ovviamente la legge è stata soppressa nelle legislazioni moderne dei paesi islamici: tuttavia in Afganistan come in altri paesi islamici è previsto che la sharia’ah sia ancora la legge fondamentale dello stato e in base essa un giudice afgano ha emesso la condanna a morte per il convertito al cristianesimo. Non vi è in effetti alcun dubbio che la condanna non sarà eseguita e d’altra parte non si ha notizia recente che condanne per apostasia siano state eseguite in tempi recenti: si troverà senza altro un modo per evitarla : si sa, se si vuole si trova sempre un modo per non applicare una legge in Occidente come nel medio oriente. Tuttavia il caso diventa emblematico: le pressioni occidentali appaiono una indebita pressione su uno stato sovrano e vengono quindi enfatizzata e sfruttate da tutti quelli che mal sopportano il governo di Karzai appoggiato dagli Occidentali. Ci pare però che il caso riguarda anche l’Occidente . Infatti che sia ammesso o meno dalle leggi statali, il principio che un mussulmano non possa convertirsi al cristianesimo è ancora saldissimo e indiscusso nell’ambito mussulmano. Questo significa che in realtà un immigrato islamico nei paesi occidentali vede grandemente, nei fatti, limitata la sua libertà religiosa : egli subisce infatti una enorme pressione psicologica e anche minacce concrete se mai decidesse di abbracciare altra religione. Gli Stati occidentali in pratica non sono in grado di assicurare ai cittadini e residenti mussulmani quella libertà religiosa che garantiscono a tutti gli altri. Infatti un cristiano può diventare mussulmano liberamente ma non è, in pratica, possibile il contrario. A questo proposito talvolta si è parlato di principio di reciprocità con i paesi islamici ma in realtà esso non c’entra. Infatti la libertà che noi riconosciamo ai nostri cittadini in campo religioso come in tutti gli altri ambiti non deriva certamente da accordi con i paesi mussulmani ma dai nostri stessi principi E proprio per i nostri principi non bisogna assolutamente tollerare il clima di intimidazione che si crea per le conversioni al cristianesimo: si deve intervenire con fermezza e decisone per assicurare a tutt,i anche ai mussulmani la libertà religiosa che è la prima e la madre di ogni libertà. Deve essere infatti chiaro che il rispetto delle religioni diverse da quelle cristiane in Occidente rimane pur sempre nell’abito del rispetto ai principi costituzionali, espressione della nostra civiltà: come la poligamia può ammessa nell’islam non è comunque consentita in Occidente cosi anche il divieto di apostasia non deve essere in nessun caso valido anche nell’ambito dell’Occidente
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