Pubblicato in " Appunti " luglio 2019 anno XVI n 7 HOME
Rifugiati e diritti
Giovanni De Sio Cesari
Molte polemiche ha suscitato una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che dichiara la illeceità della “la decisione di revocare o rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato e dei diritti che la convenzione di Ginevra ricollega a tale status, se questa persona ha timore di essere perseguitata nel paese d’origine”,
In effetti quindi un rifugiato in fuga da un paese in cui rischia tortura o trattamenti inumani, vietati dalla Convenzione di Ginevra, non può essere rimpatriato né respinto, neanche se lo status di rifugiato viene negato o revocato per motivi di sicurezza – cioè se il rifugiato delinque.
La sentenza ha suscitato molte critiche ma a nostro parere la corte non poteva decidere diversamente
I giudici devono (almeno dovrebbero)
applicare le norme Ora se per un principio liberamente sottoscritto non si può
instradare verso un paese nel quale vi è pericolo di tortura o pena di morte
allora il fatto che il soggetto delinque non è una esimente: mica è previsto
che deve pure trattarsi di una brava persona. Quindi il rifugiato dovrà essere
punito secondo le leggi del paese ospitante con le pene previste per i cittadini
fra le quali aggiungo io, non c’è il rimpatrio
la Corte non ha affatto detto che non si possa revocare lo status e nemmeno che
non si possa rimpatriare ma solo che non si può farlo nel caso che sia passibile
nel suo paese di pena di morte : paradossalmente si può rimpatriare se al suo
paese era una brava persona ma non se era un assassino o un terrorista
Il punto non è quindi NON è ne lo status ne il rimpatrio ma solo la eventuale pena di morte o pericolo di trattamenti inumani
Tutto giusto : ma molti hanno fatto notato conseguenze, diciamo, strane
Un jihadista islamico minacciato di tortura
e morte nel suo paese viene in Europa e ha diritto alla protezione umanitaria e
non può essere istradato ?
Un americano fa una strage in una scuola e poi corre in Italia e non può essere
rispedito indietro perché c è la pena di morte ?
Un cinese potrebbe fare una rapina o uccidere la moglie e prendere un aereo per venire da noi : non potremmo istradarlo perché in Cina c è la pena di morte
La sentenza non distingue di quale reato si tratti se di rapina o assassinio o reato di opinione: presuppone il principio che siano diritti assoluti
A me non pare ragionevole e di fatto nessuno stato l agisce cosi Andando a fondo della questione Il problema è a monte e che quando la coerenza porta a risultati non ragionevoli allora vuol dire che le premesse non sono ragionevoli
il fatto è che la maggior parte delle convenzioni umanitarie sono mosse da buoni e nobili propositi ma presuppongono una unitarietà di leggi, costumi e prassi che nel mondo non esiste assolutamente
Avviene anche per le convenzioni di guerra di Ginevra: esse furono pensate per guerre aperte con eserciti schierati ma negli ultimi decenni le guerre sono tutte cosiddette asimmetriche e quelle norme non le applica più nessuno Ogni tanto pero qualcuno viene condannato per crimini di guerra che poi tutti hanno commesso
In fondo è lo stesso discorso che si fa per i migranti del mediterraneo: certo c’è da sempre l’obbligo di soccorrere i naufraghi ma vale anche se la persona si mette deliberatamente nella situazione del naufrago per essere portato in Italia?
Analogamente: recita l’art 10 della Costituzione “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio ella Repubblica
Dobbiamo allora accogliere tutti quelli che
nei loro paesi non godono di questi diritti. ma sono miliardi, non milioni La
costituzione stessa pero aggiunge “secondo le condizioni della legge “ che,
come spesso avviene, in pratica annulla la efficacia del principio: la legge
può stabilire condizioni estremamente restrittive
Si dice che i principi vanno rispettati e che le leggi debbono attuarli ma a me
sembra che i principi (costituzionali, convenzioni internazionali e altri
ancora) vanno e sono effettivamente rispettati nella misura in cui sono
realmente rispettabili ( cioè ragionevolmente applicabili)
Il buon senso infatti ci dice cose diverse e
Se si presenta Asia Abibi condannata a
morte in Pakistan per blasfemia ( in realtà perché cristiana) va accolta e non
estradata ma se si presenta un terrorista, un assassino, un rapinatore allora va
rispedito anche se corre il rischio di condanna a morte. Va tenuto presente
anche un criterio politico: non possiamo ad esempio accettare milioni di
cristiani che in M.O sono realmente discriminati ( pero dovremmo fare qualcosa,
ma questo è altro problema.)
Quello che considero irragionevole è la convenzione internazionale alla quale si
sono attenuti i giudici (non potevano fare altrimenti)
Noi abbiamo abolito frustrate e amputazioni
ma non possiamo pretendere che tutti gli altri lo facciano : non è ragionevole.
Se il cittadino saudita ha commesso un furto nella sua patria perché non
dovrebbe essere punito secondo le leggi del suo paese Siamo noi occidentali che
ci sovrapponiamo in base alla nostra convinzione che i nostri principi sono
quelli giusti e quelli veri e quelli superiori ecc ecc
Ma è una convinzione che hanno anche gli altri popoli e paesi