Pubblicato in " Appunti "  luglio  2019   anno XVI  n 7  HOME

 

Rifugiati e diritti

 

Giovanni De Sio Cesari

 

  

Molte polemiche  ha suscitato una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che dichiara la illeceità della   “la decisione di revocare o rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato e  dei diritti che la convenzione di Ginevra ricollega a tale status, se questa persona ha timore di essere perseguitata nel paese d’origine”,

In effetti quindi un rifugiato in fuga da un paese in cui rischia tortura o trattamenti inumani, vietati dalla Convenzione di Ginevra, non può essere rimpatriato né respinto, neanche se lo status di rifugiato viene negato o revocato per motivi di sicurezza – cioè se il rifugiato delinque.

La sentenza ha suscitato molte critiche ma a nostro parere la corte non poteva decidere diversamente  

 I giudici devono (almeno dovrebbero) applicare le norme Ora se per un principio liberamente sottoscritto non si può instradare verso un paese nel quale vi è pericolo di tortura o pena di morte allora il fatto che il soggetto delinque non è una esimente: mica è previsto  che deve pure trattarsi di una brava persona. Quindi il rifugiato  dovrà essere punito secondo le leggi del paese ospitante con le pene previste per i cittadini fra le quali aggiungo io, non c’è il rimpatrio
la Corte non ha affatto detto che non si possa revocare lo status e nemmeno che non si possa rimpatriare ma solo che non si può farlo nel caso che sia passibile nel suo paese di pena di morte : paradossalmente si può rimpatriare se al suo paese era una brava persona ma non se era un assassino o un terrorista

 Il punto non è quindi NON è ne  lo status ne il rimpatrio ma solo la eventuale pena di morte o pericolo di trattamenti inumani

Tutto giusto :  ma  molti hanno fatto notato conseguenze,  diciamo, strane

Un jihadista islamico minacciato di tortura e morte nel suo paese viene in Europa e ha diritto alla protezione umanitaria e non può essere istradato ?
Un americano fa una  strage in una scuola e poi corre in Italia e non può essere rispedito indietro perché c è la pena di morte ?

Un cinese potrebbe fare una rapina o uccidere la moglie e prendere un aereo per venire da noi : non potremmo istradarlo perché  in Cina c è la pena di morte

La sentenza non distingue di quale reato si tratti se  di rapina o assassinio o reato di opinione: presuppone il principio che siano diritti assoluti

A me non pare ragionevole e di fatto nessuno stato l agisce cosi Andando  a fondo della questione Il problema è a monte e che quando la coerenza porta a risultati non ragionevoli allora vuol dire che le premesse non sono ragionevoli

il fatto è che la maggior parte delle convenzioni umanitarie sono mosse da buoni e nobili propositi ma presuppongono una unitarietà di leggi, costumi e prassi che nel mondo non esiste assolutamente

Avviene anche per le convenzioni di guerra di Ginevra: esse furono pensate per guerre aperte con eserciti schierati  ma negli ultimi decenni le guerre sono tutte cosiddette asimmetriche e quelle norme non le applica più nessuno Ogni tanto pero qualcuno viene condannato per crimini di guerra che poi tutti hanno commesso

In fondo è lo stesso discorso che si fa per i migranti del mediterraneo: certo c’è da sempre l’obbligo di soccorrere i naufraghi ma vale anche se la persona si mette deliberatamente nella situazione del naufrago per essere portato in Italia?

Analogamente: recita l’art 10 della Costituzione “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio ella Repubblica  

Dobbiamo allora accogliere tutti quelli che nei loro paesi non godono di questi diritti. ma sono miliardi, non milioni La costituzione stessa  pero aggiunge “secondo le condizioni della legge “ che, come spesso avviene,  in pratica annulla la efficacia del principio: la legge può stabilire condizioni estremamente restrittive

Si dice  che i principi vanno rispettati e che le leggi debbono attuarli ma a me  sembra  che i principi (costituzionali, convenzioni internazionali e altri ancora) vanno e sono effettivamente rispettati nella misura in cui sono realmente rispettabili ( cioè ragionevolmente applicabili)
Il buon senso  infatti ci dice cose diverse e

Se si presenta Asia Abibi condannata a morte in Pakistan per blasfemia ( in realtà perché  cristiana) va accolta e non estradata ma se si presenta un terrorista, un assassino, un rapinatore allora va rispedito anche se corre il rischio di condanna a morte. Va tenuto presente anche un criterio politico: non possiamo ad esempio accettare milioni di cristiani che in M.O sono realmente discriminati ( pero dovremmo fare qualcosa, ma questo è altro problema.)

Quello che considero irragionevole è la convenzione internazionale alla quale si sono attenuti i giudici (non potevano fare altrimenti)

Noi abbiamo abolito frustrate e amputazioni ma non possiamo pretendere che tutti gli altri lo facciano : non è ragionevole. Se il cittadino saudita ha commesso un furto nella sua patria perché  non dovrebbe essere punito secondo le leggi del suo paese Siamo noi  occidentali che ci sovrapponiamo in base alla nostra convinzione che i nostri principi sono quelli giusti e quelli veri e quelli superiori ecc ecc
Ma è una convinzione che hanno anche gli altri popoli e paesi